LA CORTE D'APPELLO 
 
    Ha pronunciato la seguente ordinanza nella  causa  d'appello  tra
Azienda  sanitaria  locale  n.  5  spezzino  rappresentata  e  difesa
dall'avvocato Carlo Ciminelli in  forza  di  procura  a  margine  del
ricorso  introduttivo  del  giudizio  di  appello,  ed  elettivamente
domiciliata presso il suo  studio  in  Genova,  via  S.S.  Giacomo  e
Filippo 15/5 contro Giuseppe Rinaldi  rappresentato  e  difeso  dagli
avvocati Roberto Valettini ed Emanuele Buttini in forza di procura  a
margine del ricorso introduttivo del  giudizio  di  primo  grado,  ed
elettivamente  domiciliato  presso  lo  studio  dell'avvocato  Matteo
Caniglia Cogliolo in Genova, galleria Mazzini n. 7/10 
 
                               Osserva 
 
    1. - E' accaduto che l'Azienda sanitaria locale n. 5 spezzino (da
ora: Asl) abbia disposto  la  cessazione  del  servizio  di  Giuseppe
Rinaldi, proprio dirigente medico con incarico di direzione complessa
cure primarie, al compimento del sessantasettesimo  anno  d'eta'  (1°
aprile 2010), in quanto a  suo  dire  cio'  era  imposto  dall'  art.
15-nonies d.lgs. n. 502 del 1992,  che,  in  combinato  disposto  con
l'art. 16 d.lgs. n. 503 del 1992, prevedeva anche  per  la  dirigenza
medica la «facolta'.... di permanere in servizio, con  effetto  dalla
data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, per un
periodo massimo  di  un  biennio  oltre  i  limiti  di  eta'  per  il
collocamento a riposo per essi previsti», e  cioe'  appunto  fino  al
sessantasettesimo anno d'eta'. 
    L'Asl ha poi riammesso in servizio Rinaldi dal 1° febbraio 2011 a
seguito della entrata in vigore della legge n. 183 del 2010,  il  cui
comma 1 dell' art. 22 estende la facolta' di  permanere  in  servizio
anche "....su istanza dell'interessato, al maturare del  quarantesimo
anno di servizio effettivo", stabilendo altresi' che "In ogni caso il
limite massimo di permanenza non puo' superare il  settantesimo  anno
di eta' e la permanenza in servizio non puo' dar luogo ad un  aumento
del numero dei dirigenti", ed il cui comma 3  del  medesimo  articolo
prevede  che  "Le  disposizioni  di  cui  al  comma  1  dell'articolo
15-nonies del decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.  502,  come
modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano  anche  ai
dirigenti  medici  e  del  ruolo  sanitario  del  Servizio  sanitario
nazionale in servizio alla data del 31 gennaio 2010». 
    2. - Con sentenza 26 gennaio  2012,  n.  l  il  tribunale  di  La
Spezia, adito da Rinaldi, ha accertato il diritto  di  quest'  ultimo
nei confronti  dell'Asl  di  essere  riammesso  in  servizio  con  la
qualifica,  le  mansioni  e  la  retribuzione  di  cui  al  contratto
individuale di lavoro del 3 novembre 2009, n. 205 a far tempo dal  1°
aprile 2010 e fino al compimento  del  settantesimo  anno  d'eta'  (4
marzo 2013), salvo il sopraggiungere di autonoma causa di risoluzione
del rapporto, con diritto al pagamento  delle  retribuzioni  e  delle
differenze retributive medio tempore  maturate  dalla  suddetta  data
alla  riammissione  in  servizio,  oltre  la   somma   maggiore   tra
rivalutazione ed interessi, ed ha accertato altresi'  il  diritto  di
Rinaldi   al   versamento   all'ente   competente   della    relativa
contribuzione previdenziale. 
    Il Tribunale  e'  pervenuto  al  decisum  interpretando  in  modo
costituzionalmente orientato gli artt. 15-nonies e 16 citt. alla luce
della decisione 9 marzo 1992, n. 90 del giudice delle  leggi  che  ha
dichiarato illegittima, per contrasto  con  l'art.  38  cost.,  altra
normativa che ha fissato un' eta' di collocamento a  riposo  che  non
consentiva al personale sanitario delle unita' sanitarie locali che a
quella data non avevano il requisito contributivo  per  fruire  della
pensione - e' pacificamente il caso di  Rinaldi  -  di  permanere  in
servizio  fino  alla  sua  maturazione  e  comunque  non   oltre   il
settantesimo anno d'eta', data prevista per il collocamento a  riposo
dei primari che vogliano conseguire il massimo della pensione. 
    Sempre  ad  avviso  del  tribunale,  una  volta  venuta  meno  la
cessazione del servizio  al  compimento  del  sessantasettesimo  anno
d'eta' dell'attore, il  rapporto  deve  intendersi  proseguito  senza
soluzione di continuita', con la conseguenza che esso e' soggetto  al
regime stabilito dal contratto individuale del 3  novembre  2009.  In
particolare,  l'attore  deve  continuare  ad  essere   dirigente   di
struttura complessa nonostante non abbia partecipato  e  superato  il
previsto corso di formazione, posto che la continuita'  del  rapporto
suddetta avrebbe importato la revoca con la  prevista  -  e  qui  non
seguita - procedura,  e  posto  che  il  ricorrente  era  gia'  stato
valutato positivamente, e per questo doveva ritenersi  esonerato,  ex
art. 15, comma 8, ultima parte, d.lgs. n. 502 cit., dal possedere  l'
attestato manageriale. 
    3. Contro la sentenza il 15 marzo 2012 ha proposto appello l' Asl
lamentando che: 
        il tribunale ha fornito un'interpretazione della legge, a suo
dire    costituzionalmente    orientata,    erronea     in     quanto
irrimediabilmente  contraria  alla  lettera  della   medesima   (art.
15-nonies d.lgs. n. 502 del 1992 e art. 16 d.lgs. n. 503 dello stesso
anno, nel testo non modificato dall'  art.  22 legge  183  del  2010,
quest' ultimo inapplicabile  per  essere  entrato  in  vigore  il  24
novembre 2010 e per essere  stato  l'attore  collocato  a  riposo  l°
aprile 2010). D' altronde - ha sostenuto l' appellante - alla  specie
non sono applicabili i principi affermati dalla corte  costituzionale
che  presuppongono  la  mancanza  di  un  trattamento  pensionistico:
Rinaldi, infatti, gode di pensione corrisposta dall'Enpam; 
        il primo  giudice  non  poteva  riconoscere  all'  attore  le
retribuzioni medio tempore maturate, posto che esse spettano  solo  a
chi e' stato riammesso in servizio per illegittima  interruzione  del
rapporto;  peraltro  Rinaldi   ha   svolto   attivita'.   di   medico
convenzionato per il Comune di Aulla dal 30 giugno 2010 al 31 germaio
2011 percependo il relativo trattamento economico, incompatibile  con
quello di dirigente dell' Asl; 
        poiche' l'Asl ha dovuto porre in essere tutte  le  formalita'
necessarie per  ottenere  dalla  Regione  la  deroga  al  blocco  dei
dirigenti, la riammissione in servizio di Rinaldi con  decorrenza  1°
febbraio 2011 anziche' dalla data di entrata in vigore della legge n.
183 del 2010, e' da considerarsi giustificata; 
        in  ogni  caso,  dalle  retribuzioni  relative   al   periodo
successivo al 1°  aprile  2010  ovvero  al.  29  giugno  2010  andava
detratto il trattamento economico versato dal Comune di Aulla; 
        Rinaldi  non  poteva  essere  riammesso  in  servizio   quale
direttore di struttura complessa, non avendo frequentato e superato i
corsi di formazione, cio' costituendo  requisito  necessario  per  lo
svolgimento del relativo incarico ex art. 16-quinquies d.lg.  n.  502
del 1992 cit., ed essendo ininfiuente che fosse stato gia'  valutato,
e non dovendo l' Asl revocare l' incarico; 
        comunque  non  andava  disposta  la  condanna   dell'Asl   al
pagamento delle spese. 
    L' Asl ha quindi chiesto, in riforma della sentenza,  dichiararsi
cessata la materia del contendere  in  ordine  alla  riammissione  in
seivizio e rigettarsi per il resto l' appello.  Ha  altresi'  chiesto
accogliersi  la  domanda  riconvenzionale  proposta  in  primo  grado
diretta a far accertare il suo diritto-dovere ad inquadrare  Rinaldi,
dall'1° febbraio 2011 o da altra data meglio vista, nel primo livello
dirigenziale. 
    4.  -  Rinaldi  ha  resistito,  eccependo   l'   inammissibilita'
dell'appello per mancata  specificazione  dei  motivi  rispetto  agli
argomenti utilizzati dal tribunale, e chiedendo comunque  il  rigetto
dell' appello medesimo. Egli ha infatti contestato punto per punto  i
motivi di gravame,  in  parte  -  v.  quanto  detto  per  la  mancata
partecipazione  ai  corsi   manageriali   -   anche   per   la   loro
contraddittorieta', quest' ultima derivante dal fatto che il  termine
per partecipare a tali corsi deve essere consentita ad un anno  dell'
assunzione; termine non scaduto se si sta alla tesi  della  convenuta
secondo la quale il rapporto si e' costituito ex  novo  nel  febbraio
2011. 
    5. - L' impugnazione e' ammissibile.  Infatti  l'  appellante  ha
mosso al primo giudice le critiche sintetizzate al  punto  3  di  cui
sopra, che appaiono sufficientemente circostanziate e dialoganti  con
la sentenza; quindi rispettose del disposto dell'art. 434,  comma  1,
cod. proc. civ. 
    6. - Il testo dell' art. art. 15-nonies d.lgs. n. 502 del 1992  e
dell'  art.  16  d.lgs.  n.  503  del  1992  e'  tale  da   escludere
univocamente l'esistenza del diritto vantato, si da  non  consentire,
come invece fatto dal tribunale, l' interpretazione adeguatrice. 
    Infatti, l'art. 15-nonies cit. recita: «Il limite massimo di eta'
per il collocamento  a  riposo  dei  dirigenti  medici  del  Servizio
sanitario  nazionale,  ivi  compresi  i  responsabili  di   struttura
complessa, e' stabilito al  compimento  del  sessantacinquesimo  anno
d'eta',  fatta  salva  l'  applicazione  dell'art.  16  del   decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 ....», e l' art. 16 cit. prevede
che «E' in facolta' dei dipendenti civili dello Stato  e  degli  enti
pubblici non economici di perrnanere in servizio, con  effetto  dalla
data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, per un
periodo massimo  di  un  biennio  oltre  i  limiti  di  eta'  per  il
collocamento a riposo per essi  previsti».  Nessun  cenno  e'  quindi
presente in enunciati normativi  pur  cosi'  precisi  a  facolta'  di
permanenza  ulteriore,  per  cui  nessuno  spazio  e'  lasciato  all'
interprete per ampliare il contenuto  precettivo  delle  disposizioni
sia pure attraverso l' interpretazione adeguatrice. 
    6.1 - La corte e' pero' consapevole che "e' principio  di  ordine
generale quello secondo cui non puo' essere preclusa,  senza  violare
l'art. 38, secondo comma, della Costituzione, la possibilita', per il
dipendente pubblico che al compimento del sessantacinquesimo anno  di
eta', qualunque sia la data di  assunzione,  non  abbia  maturato  il
diritto a  pensione,  di  derogare  a  tale  limite  fissato  per  il
collocamento a riposo, al solo scopo di completare il periodo  minimo
di servizio richiesto  dalla  legge  per  il  conseguimento  di  tale
diritto. 
    Si e' anche  osservato  che  le  considerazioni  in  ordine  alla
discrezionalita'  del  legislatore  derivanti  dalla  necessita'   di
bilanciare l'interesse del lavoratore al  conseguimento  del  diritto
alla pensione con altri interessi  costituzionalmente  rilevanti  non
sono sufficienti per fondare il non accoglimento della questione, sia
perche' in genere si e' ritenuto possibile il prolungamento dell'eta'
lavorativa per l'aumento dell'eta' media, sia perche' la facolta'  in
questione va riconosciuta solo per il tempo  strettamente  necessario
per  il  raggiungimento  dell'anzianita'  minima  per  conseguire  il
diritto alla pensione. 
    Si deve, infatti,  conferire  il  massimo  di  effettivita'  alla
garanzia del diritto sociale alla pensione da riconoscersi a tutti  i
lavoratori in base all'art. 38, secondo comma, della Costituzione,  e
la  realizzazione   di   detto   obiettivo   rientra   in   finalita'
costituzionalmente protette (sent. 440 del 1991). Mentre, la garanzia
del  raggiungimento  di  un  trattamento  pensionistico  massimo   e'
affidata alla discrezionalita'  del  legislatore  e  il  suo  mancato
riconoscimento non importa violazione dell'art.  38,  secondo  comma,
della  Costituzione"  (cosi'  Corte  cost.  9  marzo  1992,  n.   90,
richiamata dal primo giudice insieme ad  altre  precedenti  decisioni
del giudice delle leggi [18 giugno 1991, n. 282; 12 ottobre 1990,  n.
444]). 
    6.2. - Ecco che allora per i medesimi motivi si pone nella specie
dubbio  non  manifestamente  infondato   di   costituzionalita'   del
combinato disposto degli artt. 15-nonies e 16  citt.  in  riferimento
all'art. 38, comma 2, cost., nonche' in riferimento all'art. 3, comma
1, cost. laddove senza una ragione che lo giustifica prevede, con  il
collocamento  a  riposo  non  prolungabile  con  il  compimento   del
sessantasettesimo anno d'eta', un trattamento deteriore dei dirigenti
sanitari rispetto alle categorie prese in considerazione dalle  prima
richiamate sentenze della corte costituzionale e dalle leggi da  esse
vulnerate. In proposito e' il caso di sottolineare, da un lato,  come
la percezione da parte dell' attore  di  altra  pensione  corrisposta
dall' Enpam sia in questa sede  irrilevante,  tale  pensione  essendo
estranea al trattamento pensionistico cui si riferisce  la  posizione
contributiva versata da Rinaldi quale pubblico dipendente,  e  da  un
altro lato come non risulti che con  la  permanenza  in  servizio  di
quest'ultimo aumentasse il numero dei dirigenti  dell'Asl,  emergendo
anzi il contrario dal fatto che egli  sia  stato  riammesso,  pur  se
dalla  posteriore  data  dal  1°  febbraio   2011,   in   applicazone
della legge n. 183 cit. 
    E' poi il caso di notare che nella specie si sia fuori dalla c.d.
incostituzionalita'  derivata,  la  quale  presuppone  la  dipendenza
logica della regola da applicare  da  quella  vulnerata  dal  giudice
delle leggi; dipendenza qui inesistente. 
    6.3. - Va altresi'  precisato  che  il  dubbio  suddetto  investe
questione rilevante ai fini del giudizio, posto che per un verso,  si
e' visto (punto 2), l' appello e' ammissibile; per un altro verso, la
risoluzione della questione incide sull' esito della controversia pur
lasciando aperto il profilo inerente  l'  incarico  di  dirigente  di
struttura  complessa  (anche  legato  alla  frequentazioni  ai  corsi
manageriali, per l' Asl comunque necessaria e qui  mancante),  con  i
relativi  risvolti  sui  compiti  da  svolgere  ed   il   trattamento
retributivo, nonche' il profilo della quantificazione  delle  pretese
di Rinaldi  alla  luce  dell'  aliunde  perceptum  (per  il  rapporto
convenzionale  con  il  Comune  di  Aulla);  aspetti,  entrambi,  che
presuppongono pero' la caducazione della disciplina  ora  denunciata.
D' altronde la pretesa incompatibilita' tra il rapporto di servizio e
quello convenzionale, pur ove implicasse che il pritno venga a cadere
con il secondo e non rilevasse piuttosto su altri piani, non potrebbe
operare nel periodo compreso dalla cessazione  del  (primo)  servizio
alla stipulazione appunto del secondo, e cioe' dall' l aprile  al  30
giugno 2010. 
    7. - Della risoluzione del dubbio  sopra  prospettato  va  dunque
investito il giudice delle legge secondo le regole di cui agli  artt.
137 cost. e legge n. 87 del 1953.